Coronavirus: sottoscritto un protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori

Coronavirus: sottoscritto un protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori
21 Marzo 2020 Redazione

Emergenza Coronavirus, sottoscritto un protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori

24 aprile 2020

Aggiornato il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al COVID-19 negli ambienti di lavoro,  sottoscritto il 14 marzo scorso. Il nuovo documento, concordato tra le parti sociali, costituisce il riferimento nazionale per lavorare in sicurezza nella “fase 2”.

Spicca in premessa l’indicazione che “la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Fra le novità: i certificati di negativizzazione, la rimodulazione degli spazi, l’attenzione ai lavoratori “fragili” e i Comitati di verifica del Protocollo.

In sintesi le misure del nuovo Protocollo prevedono:

  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;
  • il rientro in azienda dei lavoratori già risultati positivi al COVID-19 condizionato dal rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • la sanificazione straordinaria degli ambienti, alla riapertura delle imprese, in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID-19;
  • la collaborazione del datore di lavoro con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche;
  • la promozione dello smart working, con il sostegno da parte del datore di lavoro;
  • la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati;
  • la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.

Certificati di negativizzazione

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Richiesta alle aziende la massima collaborazione all’autorità sanitaria territoriale competente anche per l’esecuzione del tampone per i lavoratori e la disposizione vale anche per le ditte in appalto.

Rimodulazione degli spazi di lavoro e smart working

Ancora riferimenti all’esigenza di rimodulare gli spazi di lavoro (punto 8), compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, per garantire il distanziamento tra un lavoratore e l’altro e l’utilizzo delle mascherine per tutti i dipendenti che condividono spazi comuni, come del resto previsto dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Inoltre, favoriti gli orari differenziati ed il ricorso allo smart-working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza anche con il supporto del datore di lavoro che dovrà favorire le idonee attrezzature necessarie.

Spostamenti all’interno del sito riunioni e formazione

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo, restano non consentite le riunioni in presenza, ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
Restano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Lavoratori fragili

Confermato il riferimento ai lavoratori “fragili” (punto 12): il medico competente deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Mobilità dei lavoratori

In tema di mobilità dei lavoratori si richiede di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico (manca al momento un accordo sul Trasporto Pubblico). Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette (punto 8).

Comitati di verifica del Protocollo

Prevista la costituzione in azienda di un Comitato (punto 13) per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS oppure, laddove non sia possibile, Comitati Territoriali composti dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali e Comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Per le imprese che non applicano le regole è prevista la sospensione temporanea.

Le disposizioni del Protocollo sono anche integrazione e aggiornamento della procedura di emergenza aziendale, oltre a essere strumento di scelte organizzative e preventive.


14 marzo 2020

Il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce indicazioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione che sono state adottate per contrastare l’epidemia

“La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. È questa la premessa del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto sabato 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di categoria – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute – con l’obiettivo di evitare il blocco dell’operatività delle imprese in questa fase emergenziale, garantendo allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori.

Un piano di azione condiviso articolato in 13 punti. A questo scopo, il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di precauzione adottate per contrastare l’epidemia da Coronavirus. Tredici gli ambiti di intervento previsti, dalle modalità di ingresso in azienda all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dalla gestione degli spazi comuni alla sorveglianza sanitaria.

I dipendenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura. Le imprese, in particolare, informano i propri dipendenti circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi, a partire dall’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà anche essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. L’ingresso in azienda è precluso anche a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus o provenga da zone a rischio epidemiologico.

Modalità di accesso dei fornitori esterni e sanificazione dei locali. Per l’accesso, il transito e l’uscita di fornitori esterni è opportuno individuare modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. L’impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È obbligatorio, inoltre, che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Mascherina obbligatoria per chi lavora a meno di un metro di distanza. Nei casi in cui la mansione svolta imponga di lavorare a meno di un metro di distanza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, come guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta al loro interno e del mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Smart working, turnazione e rimodulazione dei livelli produttivi. Il documento ribadisce anche l’opportunità di utilizzare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza e, nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali, di valutare sempre la possibilità di assicurare che riguardino tutto il personale, anche con opportune rotazioni. Sarà inoltre possibile procedere a una rimoludazione dei livelli produttivi e assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono sospesi e annullati tutti i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.

Stop alle riunioni in presenza e alla formazione in aula. Per quanto riguarda la gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, si favoriscono orari scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono invece consentite le riunioni in presenza, salvo quelle necessarie e urgenti per le quali sia impossibile il collegamento a distanza. Sono inoltre sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula.

Gestione dei casi sospetti di infezione. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello delle altre persone presenti nei locali, informando immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Per consentire di applicare le misure di quarantena necessarie, l’impresa collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Covid-19. Ecco una “pillola video” in cui spieghiamo in maniera semplice le disposizioni per le attività di commercio al dettaglio.

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