TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – Decreto Legislativo 81/08
Sintesi ragionata delle nuove regole per la gestione
aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
Una premessa
È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo
Unico della sicurezza (D .Lgs. 81 del 09 aprile2008) che
sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs.
626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in
materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.
Per un imprenditore artigiano quali sono dunque le principali
novità introdotte dal Testo Unico? La presente sintesi è
realizzata pur sapendo che sono numerosi i punti oggetto di
diversa interpretazione e che lo stesso testo potrebbe subire a
breve alcune modifiche sostanziali, proroghe, aggiornamenti.
Testo Unico per titoli
Il decreto legislativo n. 81 ha riordinato e
coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza
del lavoro. Sono contenute ora in un testo unico che si compone di
13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali
(titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni
transitorie finali (titoli XII e XIII).
Più precisamente:
titolo I Disposizioni generali
titolo II Luoghi di lavoro
titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei
DPI
titolo IV Cantieri temporanei o mobili
titolo V Segnaletica di sicurezza
titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
titolo VII Videoterminali
titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici,
cancerogeni…)
titolo X Agenti biologici
titolo XI Atmosfere esplosive
titolo XII Disposizioni penali
titolo XIII Disposizioni finali
Entrata in vigore del provvedimento
Come già
detto l’entrata in vigore del provvedimento è stata il 15
maggio 2008, ma entro il
29 luglio 2008
entreranno in vigore gli obblighi di
aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza
aziendale, ovvero per quanto riguarda le disposizioni relative
alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento di quelle
esistenti ex D. Lgs. 626/94. Tale data sembra con ogni probabilità
che possa slittare al 1 gennaio 2009.
Campi di applicazione
Il Testo Unico (che d’ora in poi abbrevieremo in
TU) ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi
e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:
• tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio;
• tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati,
autonomi e imprese familiari;
• per i contratti di somministrazione (D .Lgs
276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico degli utilizzatori;
• lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si
svolge nel luogo del committente;
• lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI
conformi.
Principali obblighi del datore
di lavoro
I principali obblighi del datore di lavoro
(art. 17 e 18) sono:
• valutazione di tutti i rischi e conseguente
elaborazione del documento ( non
delegabile);
• designare il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi ( non
delegabile);
• nominare il medico competente;
• designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza;
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale;
• richiedere l’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti;
• adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza;
• informare il più presto possibile i
lavoratori esposti a rischi gravi;
• adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento;
• consegnare tempestivamente al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia
del DVR e del DUVRI;
• elaborare il DUVRI, e, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
• comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in
relazione alle rispettive competenze dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di
almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni;
• consultare il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
• adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
• nell’ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro;
• aggiornare le misura di prevenzione;
• comunicare annualmente all’INAIL i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Obblighi delle imprese
familiari
Gli obblighi delle imprese familiari sono:
• utilizzare attrezzature di lavoro conformi
alle prescrizione del TU;
• munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni del
TU;
• munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo
di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto
o subappalto;
• redazione del Piano Operativo di Sicurezza
(POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere).
Obblighi dei lavoratori
autonomi
Oltre a quanto previsto per le imprese
familiari di cui al
punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di
contratti d’appalto, d’opera e somministrazione* i lavoratori
autonomi devono:
• cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto
dell’appalto;
• coordinare gli interventi di prevenzione,
informandosi reciprocamente con il committente al fine di
eliminare i rischi da interferenze.
(*) Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
Principali figure che
devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Il TU individua e indica con chiarezza le
principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro. Esse sono:
• datore di lavoro, lavoratori autonomi e
imprese familiari;
• responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o
esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui
è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può
coincidere con il datore di lavoro;
• rappresentante dei Lavoratori per la
sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti
viene riconfermata la possibilità che venga eletto il
Rappresentante Territoriale (RLST);
• medico Competente;
• addetti alle emergenze (prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso).
Il nuovo documento di
valutazione dei rischi (art. 28 e 29)
La prima scadenza è fissata per il 29 luglio
2008, tre mesi dopo la pubblicazione, giorno in cui entreranno
in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi e che
obbligheranno tutti i datori di lavoro e committenti ad
elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei
rischi (DVR) con le nuove misure di tutela.
Ecco i principali contenuti del nuovo DVR:
articolo 28: oggetto della valutazione dei
rischi
• La valutazione dei rischi anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
paesi.
• Il DVR, redatto a conclusione della
valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e
di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
• Il contenuto del documento deve altresì
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme
sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli
del D. Lgs. 81/08.
articolo 29: modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
L’art. 29 tratta delle modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi. Ecco i casi
previsti.
• Il datore di lavoro effettua la valutazione
ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
• Le attività del punto precedente sono
realizzate previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
• La valutazione ed il DVR devono essere
rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti
precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo
o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione devono essere aggiornate.
• Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi
presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
• Autocertificazione (comma 5) - attenzione
alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano
fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo
all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f)
e comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi…
• Per le aziende fino a 50 lavoratori (con
esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro
il 31 dicembre 2010, l’elaborazione di procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi
che tengano conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva
permanente per salute e sicurezza sul lavoro).
Formazione e
informazione
Le principali figure e i principali corsi
previsti dal D. Lgs. 81/08 sono:
Figura/ruolo
R.S.P.P. = titolare (*)
R.S.P.P. esterno
R.L.S.
Addetto prevenzione incendi
Addetto primo soccorso
(*) solo per aziende con meno di 30 dipendenti
Corsi di formazione specifica
Amianto
Montaggio/smontaggio ponteggi
Accesso con funi – lavoro in quota
Informazione dipendenti
Formazione dipendenti
Addestramento dipendenti
Movimentazione manuale dei carichi
In attesa dei decreti ministeriali di prossima
emanazione resta inteso che si deve fare riferimento
alle regole introdotte dal precedente D. Lgs. 626/94 e dai
decreti ad esso collegati.
Istituzione del
libretto formativo del cittadino
Un’interessante novità è quella per cui le
competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione devono essere registrate nel
libretto formativo del cittadino. Il cui contenuto, è
considerato dal DL ai fini della programmazione della
formazione e di esso tengono conto anche gli organi di
vigilanza ai fini della verifica degli obblighi.
Disposizioni particolari per lavori in
cantiere Appalti
L’articolo 26 del Testo Unico adotta misure
più rigide ai fini della programmazione della sicurezza da
parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal
momento dell’appalto. Di conseguenza
la mancata indicazione del costo
della sicurezza è causa di nullità del contratto d’appalto.
In base al comma 5 dell’art. 26, la nuova
disposizione si applica ai contratti d’appalto, di subappalto
e di somministrazione. Nei singoli contratti devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli
propri legati all’appalto. Il costo della sicurezza non potrà,
quindi, essere oggetto di trattativa a ribasso, pene la
nullità del contratto d’appalto.
Con l’articolo 26 del Testo Unico viene
introdotta, inoltre, una disposizione transitoria secondo la
quale, con riferimento ai contratti d’appalto, subappalto e
somministrazione, stipulati prima dell’entrata in vigore della
legge delega 123/07, i costi della sicurezza devono essere
indicati (e quindi dovranno essere integrati nel contratto a
suo tempo stipulato) entro il 31/12/08, qualora questi
contratti siano ancora in corso a quest’ultima data.
Per laTabella
obblighi ex D. Lgs 494/1996 rivista dal titolo IV del TU
Per il nuovo quadro sanzionatorio
e le principali sanzioni per il
datore di lavoro:
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SCARICARE IL DOCUMENTO ***
Sospensione
dell’attività
Secondo le disposizioni del TU gli ispettori
possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme
antinfortunistiche, la sospensione dell’attività
imprenditoriale (art. 14).
In particolare questo provvedimento scatterà
nei seguenti casi:
• impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro;
• reiterate violazioni della disciplina dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le
specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;
• gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la
conferenza Stato Regione. In attesa di decreto, le gravi
violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla
sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle
indicate nell’allegato I al TU:
• mancata elaborazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi;
• mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
• mancata formazione ed addestramento del
personale dipendente e dei responsabili dei responsabili per
la sicurezza e la prevenzione;
• mancata elaborazione del Piano Operativo di
Sicurezza (POS);
• mancata elaborazione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento;
• mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento, fare
riferimento alle vigenti leggi.
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