Tecsam - Via Mottola Z. Ind. Km.2,5 Trav. Via Vito Consoli - 74015 MARTINA FRANCA (TA) - Tel: 080.4857691 - Fax: 080.4857630 - p.i. 01985850732

  Profilo Aziendale
  Servizi
  Legge 81/08
  Richiesta Informazioni
  Contatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I nostri servizi vengono offerti, nel rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro la legge 81/08. Abbiamo pensato quindi di includere il testo integrale, che potete anche scaricare in pdf.
 
sicurezza lavoro  

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – Decreto Legislativo 81/08

Sintesi ragionata delle nuove regole per la gestione aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro


Una premessa

È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (D .Lgs. 81 del 09 aprile2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. Per un imprenditore artigiano quali sono dunque le principali novità introdotte dal Testo Unico? La presente sintesi è realizzata pur sapendo che sono numerosi i punti oggetto di diversa interpretazione e che lo stesso testo potrebbe subire a breve alcune modifiche sostanziali, proroghe, aggiornamenti.

Testo Unico per titoli

Il decreto legislativo n. 81 ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute ora in un testo unico che si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII).

Più precisamente:

titolo I Disposizioni generali

titolo II Luoghi di lavoro

titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

titolo IV Cantieri temporanei o mobili

titolo V Segnaletica di sicurezza

titolo VI Movimentazione manuale dei carichi

titolo VII Videoterminali

titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)

titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…)

titolo X Agenti biologici

titolo XI Atmosfere esplosive

titolo XII Disposizioni penali

titolo XIII Disposizioni finali

Entrata in vigore del provvedimento

Come già detto l’entrata in vigore del provvedimento è stata il 15 maggio 2008, ma entro il 29 luglio 2008 entreranno in vigore gli obblighi di aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza aziendale, ovvero per quanto riguarda le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento di quelle esistenti ex D. Lgs. 626/94. Tale data sembra con ogni probabilità che possa slittare al 1 gennaio 2009.

Campi di applicazione

Il Testo Unico (che d’ora in poi abbrevieremo in TU) ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:

• tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;

• tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;

• per i contratti di somministrazione (D .Lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;

• lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;

• lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi.

Principali obblighi del datore di lavoro

I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono:

• valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile);

• designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile);

• nominare il medico competente;

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza;

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi;

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI;

• elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni;

• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

• aggiornare le misura di prevenzione;

• comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Obblighi delle imprese familiari

Gli obblighi delle imprese familiari sono:

• utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione del TU;

• munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni del TU;

• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;

• redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere).

Obblighi dei lavoratori autonomi

Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione* i lavoratori autonomi devono:

• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;

• coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze.

(*) Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono:

datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro;

rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);

medico Competente;

addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).


Il nuovo documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 29)

La prima scadenza è fissata per il 29 luglio 2008, tre mesi dopo la pubblicazione, giorno in cui entreranno in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi e che obbligheranno tutti i datori di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le nuove misure di tutela.

Ecco i principali contenuti del nuovo DVR:

articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi

• La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

• Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e

del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

• Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D. Lgs. 81/08.

articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

L’art. 29 tratta delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Ecco i casi previsti.

• Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

• Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

• Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

• Autocertificazione (comma 5) - attenzione alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi…

• Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010, l’elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro).

Formazione e informazione

Le principali figure e i principali corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 sono:

Figura/ruolo

R.S.P.P. = titolare (*)

R.S.P.P. esterno

R.L.S.

Addetto prevenzione incendi

Addetto primo soccorso

(*) solo per aziende con meno di 30 dipendenti

Corsi di formazione specifica

Amianto

Montaggio/smontaggio ponteggi

Accesso con funi – lavoro in quota

Informazione dipendenti

Formazione dipendenti

Addestramento dipendenti

Movimentazione manuale dei carichi

In attesa dei decreti ministeriali di prossima emanazione resta inteso che si deve fare riferimento

alle regole introdotte dal precedente D. Lgs. 626/94 e dai decreti ad esso collegati.

Istituzione del libretto formativo del cittadino

Un’interessante novità è quella per cui le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il cui contenuto, è considerato dal DL ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto anche gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi.

Disposizioni particolari per lavori in cantiere Appalti

L’articolo 26 del Testo Unico adotta misure più rigide ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell’appalto. Di conseguenza la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto d’appalto.

In base al comma 5 dell’art. 26, la nuova disposizione si applica ai contratti d’appalto, di subappalto e di somministrazione. Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all’appalto. Il costo della sicurezza non potrà, quindi, essere oggetto di trattativa a ribasso, pene la nullità del contratto d’appalto.

Con l’articolo 26 del Testo Unico viene introdotta, inoltre, una disposizione transitoria secondo la quale, con riferimento ai contratti d’appalto, subappalto e somministrazione, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge delega 123/07, i costi della sicurezza devono essere indicati (e quindi dovranno essere integrati nel contratto a suo tempo stipulato) entro il 31/12/08, qualora questi contratti siano ancora in corso a quest’ultima data.

Per laTabella obblighi ex D. Lgs 494/1996 rivista dal titolo IV del TU

Per il nuovo quadro sanzionatorio e le principali sanzioni per il datore di lavoro:

*** SCARICARE IL DOCUMENTO   ***


Sospensione dell’attività

Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14).

In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:

• impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

• reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;

• gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione. In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:

• mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;

• mancata elaborazione del Piano di Emergenza;

• mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione;

• mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);

• mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

• mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento, fare riferimento alle vigenti leggi.